Quando il cliente è classificato come inadempiente (default)?
La Banca definisce automaticamente come inadempiente il cliente che presenti un arretrato da oltre 90 giorni. L'importo di tale arretrato deve soddisfare due condizioni:
1. deve essere superiore a 100 euro per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni.
2. deve essere superiore all’1% del totale delle esposizioni (dei debiti) verso la Banca.
Passati 90 giorni dalla regolarizzazione dell'arretrato, senza che si verifichino situazioni simili, la Banca valuterà il ripristino in bonis (cioè se si è in grado di restituire un prestito secondo le modalità prestabilite e concordate).
La Banca applica la definizione di “default” a livello di debitore e non a livello di singola linea di credito, tenendo quindi in considerazione, ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza, l’esposizione debitoria complessiva del cliente nei confronti della Banca. In caso di rapporti co-intestati, il default coinvolge tutti gli intestatari.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche “Q&A sulla nuova definizione di default” di Banca d’Italia cliccando qui
Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?
Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee. Lo sconfino, relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 500 euro per le Imprese e a 100 euro per i privati e le Piccole e Medie Imprese) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario
Come si calcolano i giorni di arretrato?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo
È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default
Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default
In caso di ritardato incasso del pagamento, la banca deve comunque considerare il cliente in default?
Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:
1. Malfunzionamento del sistema di pagamento;
2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente;
3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato
Dopo quanto tempo la banca può considerare il cliente non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anzichè tre
Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?
La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default.
L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca?
Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni
Oltre al criterio in arretrato / sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?
Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito sulla base di ulteriori indicazioni tra cui il mancato ricorso all’escussione di eventuali garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default